STORIA

 

Il Fondo Pensione Previlabor è stato costituito da FIOM - CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL in data 31/10/89 con lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL accordi di lavoro collettivi regolanti prestazioni previdenziali complementari.

Il Fondo Pensione Previlabor ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip.

A Previlabor fino ad oggi hanno aderito circa 5.959 soci in oltre 120 aziende, prevalentemente metalmeccaniche, del territorio di Bologna.


CARATTERISTICHE

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1. Dati relativi al Fondo Pensione

Il Fondo Pensione PREVILABOR ha la forma giuridica di associazione riconosciuta. E' stato costituito, con atto notarile, dai soci fondatori FIOM - CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL in data 31/10/89 ed è soggetto alla normativa di cui al Dlgs 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche e integrazioni.
Il Fondo Pensione PREVILABOR non ha scopo di lucro e ha sede in Bologna, Via Milazzo, 17/g.
PREVILABOR è iscritto alla sezione speciale dell'Albo dei Fondi pensione al n. 1092.

Durata - Lo Statuto prevede la durata del Fondo Pensione a tempo indeterminato.

Destinatari
- Gli accordi e lo statuto prevedono l'associazione volontaria dei lavoratori (operai, impiegati e quadri) destinatari di forme pensionistiche complementari istituite tramite accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL. Attualmente gli aderenti al Fondo Pensione sono circa 5.959 in oltre 120 aziende, in maggioranza del settore metalmeccanico.
Organi di amministrazione ed elezione degli stessi - Sono Organi del Fondo:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo.
L'Assemblea è costituita dai Delegati eletti dai lavoratori iscritti al Fondo. I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea delibera, tra gli altri argomenti, in materia di:
- approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e consuntivo entro il 30 aprile predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
- dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e revoca degli stessi;
- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo;
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o su domanda firmata da almeno un quinto dei Delegati. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati; anche i lavoratori iscritti che lo desiderino possono partecipare all'Assemblea seppure senza diritto di voto.

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri eletti dall'Assemblea.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto. In particolare il Consiglio:
- elegge nel proprio ambito il Presidente;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e consuntivo un mese prima della data di effettuazione;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

 

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo interno del Fondo ed è composto da 2 componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati; il Presidente viene nominato dall'Assemblea.
I Revisori dovranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Delegati. I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente pro-tempore. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

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2. Regime e tipologia delle prestazioni


Prestazioni e beneficiari - - Il Fondo Pensione PREVILABOR realizza il suo scopo previdenziale operando in regime di contribuzione definita, con la capitalizzazione individuale dei contributi.
Le prestazioni pensionistiche vengono erogate da impresa assicuratrice previa convenzione.
Le prestazioni pensionistiche sono commisurate ai contributi versati e capitalizzati, ai rendimenti realizzati dai soggetti gestori, all'età e al sesso del lavoratore. La convenzione stabilisce i criteri di determinazione della rendita sulla base delle opzioni esercitate dal lavoratore in materia di reversibilità e rivalutazione della rendita stessa.
Per il lavoratore iscritto al Fondo Pensione prima del 28/4/1993 la prestazione può essere liquidata interamente sotto forma di rendita vitalizia o di capitale ovvero 50% in capitale e 50% in rendita; per il lavoratore iscritto al Fondo Pensione dopo il 28/4/1993, la prestazione può essere liquidata in capitale per una quota massima del 50% dell'importo maturato, salvo che il 70% dell'importo della pensione a carico del Fondo non sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui al di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In caso di premorienza del socio in costanza di rapporto di lavoro la prestazione è riscattata dagli eredi legittimi ovvero, in mancanza di questi, dai beneficiari designati. Nel caso in cui manchi anche tale designazione la posizione resta acquisita al Fondo.

Anticipazioni - L'iscritto al Fondo può conseguire un'anticipazione delle somme accumulate per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche nel limite del 75% del capitale maturato.
Decorsi otto anni di iscrizione al Fondo, tali anticipazioni possono essere conseguite anche per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo; anche in questo caso l’importo massimo anticipabile è pari al 75% del capitale maturato.
Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo sono inoltre possibili anticipazioni per altre esigenze nel limite del 30% del capitale maturato.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni o di prestito.

 

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3. Ammontare delle contribuzioni

La misura e le modalità della contribuzione al Fondo Pensione sono previste dai singoli accordi collettivi aziendali stipulati con le Organizzazioni Sindacali aderenti alle confederazioni CGIL - CISL - UIL.

 

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4. Trasferimento e riscatto della posizione


Trasferimento della posizione
- Il Fondo prevede le opzioni di trasferimento di seguito riportate con le relative risoluzioni indicate caso per caso.
1. Richiesta di trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione alla categoria dei dirigenti): il Fondo Pensione trasferirà la posizione maturata nel termine massimo di sei mesi.
2. Richiesta di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione complementare: il trasferimento della posizione potrà aver luogo dopo i primi tre anni di permanenza nel Fondo Pensione. In presenza di tali requisiti la posizione sarà trasferita nel termine massimo di sei mesi.

Riscatto della posizione
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento il lavoratore può:
- trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione complementare cui l'ex iscritto acceda in relazione alla nuova attività;
- trasferire la propria posizione pensionistica presso una forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione pensionistica.
In caso di decesso, la posizione viene liquidata ai beneficiari indicati dall’iscritto oppure, in assenza di designazione, si procede secondo le norme di legge sulla successione. Il modulo per la designazione dei beneficiari, da inviare per conoscenza al Fondo, è scaricabile dal sito www.previlabor.it.

In tutti i casi di trasferimento della posizione (ovvero di riscatto) il Fondo Pensione dispone il trasferimento (o liquidazione, in caso di riscatto) dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente.

 

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5. Impiego delle risorse

I contributi versati sono investiti da Previlabor in una gestione assicurativa, attualmente affidata a Unipol Assicurazioni.

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6. Quota associativa

Dal primo versamento annuale, il Fondo detrae un importo pari a Euro 16,50 a titolo di quota associativa.
La quota associativa è utilizzata per fare fronte agli oneri diretti del Fondo.

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7. Note informative agli aderenti

Gli aderenti al Fondo Pensione PREVILABOR vengono periodicamente informati (almeno una volta all'anno) sull'impiego delle risorse, sui soggetti scelti come gestori nonché sui risultati annualmente conseguiti, a mezzo di apposite comunicazioni.
Il Fondo invia annualmente a ciascun iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:
- andamento finanziario e gestionale del Fondo;
- totale dei versamenti effettuati;
- valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.
Gli operatori del Fondo sono presenti presso la sede di Via Milazzo, 17/g a Bologna tutti i martedì e giovedì mattina.

 

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8. Iscrizioni

Inizio delle iscrizioni
- L'iscrizione è volontaria e avviene sottoscrivendo il modulo di adesione che deve essere consegnato all'Ufficio del Personale.

 

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SEDE:
Via Milazzo, 19/C
40121 Bologna
Tel 051.242009
Fax 051.4214183
E-mail previlabor@previlabor.it